Scheda carburante 2018, dal 1° luglio: fatturazione elettronica, pagamenti elettronici e altre novità

Tra le principali misure relative al contrasto alle frodi Iva su idrocarburi e carburanti la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha previsto a decorrere dal 1 luglio 2018 che:

  • gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica;
  • ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’iva le spese per carburante per autotrazione devono essere effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria (banche, Poste italiane, organismi di investimento, società di gestione al risparmio…).

Viene di conseguenza prevista l’abrogazione del D.p.r. 444/1997 che disciplinava l’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Le spese di rifornimento potranno comunque essere saldate in contanti, ma sarà esclusa in tal caso la possibilità di dedurre il costo e detrarre l’Iva sul costo di benzina e gasolio da autotrazione.

Pertanto, dal 1° luglio 2018, solo il pagamento tramite strumenti elettronici e documentato con la fattura elettronica emessa dal distributore consentirà al contribuente soggetto titolare di partita Iva di dare rilevanza fiscale alle spese di carburante, detraendo l’iva e deducendola dal proprio reddito, sempre nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

L’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per l’acquisto di carburante in sostituzione della scheda non rappresenta in realtà una novità assoluta nel panorama legislativo italiano: già l’art. 1 co. 3-bis del D.p.r. 444/1997 prevedeva l’esonero per i soggetti Iva dalla tenuta della scheda carburante se gli acquisti venivano effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

Era già previsto quindi nel nostro ordinamento un meccanismo alternativo all’utilizzo della scheda carburante: tuttavia i due sistemi non potevano coesistere ovvero qualora il contribuente volesse documentare gli acquisti di carburante effettuati sia in contanti, sia con pagamenti elettronici era comunque obbligato a istituire la scheda carburante per tutti gli acquisti effettuati.

L’alternatività tra i due sistemi era inoltre riferita all’impresa nella sua globalità e non al singolo mezzo utilizzato: non era pertanto possibile per un veicolo utilizzare la scheda carburante e per un altro i pagamenti elettronici.

Dal 1° luglio 2018 tale sistema diventerà quindi obbligatorio.

IL COMMENTO DANEA:

In merito alla fatturazione elettronica applicata alla cessione di carburanti non può non sorgere un dubbio relativo alla funzionalità dell’obbligo di un simile documento. Nella pratica sempre più spesso il rifornimento viene effettuato con sistemi automatici di erogazione e pagamento. Per l’emissione della fattura elettronica si obbligherebbe quindi imprese e professionisti a dotarsi di carte specifiche (che permettano riconoscimento e fatturazione) o a rifornirsi sempre e solo negli orari di apertura dei distributori, quando il personale è presente e può emettere quindi la fattura.

Inoltre, se lo scopo è contrastare le frodi IVA, l’obbligatorietà del pagamento elettronico dovrebbe essere sufficiente.

I dubbi sono comunque tanti e sicuramente questo è uno dei primi temi che il governo entrante dovrà affrontare nei primi giorni di mandato.

Le altre novità rilevanti: corrispettivi e credito d’imposta

Novità anche per gli acquisti di carburante da privati non soggetti Iva: viene previsto infatti, sempre con decorrenza 1 luglio 2018 l’esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (sia scontrini che ricevute fiscali) per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte e professione (soggetti privati). Sarà obbligatoria per gli impianti di distribuzione la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi come accade oggi per i distributori automatici.

Deve essere emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti:

delle informazioni da trasmettere;
delle regole tecniche;
dei termini per la trasmissione telematica;
delle modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
Infine la Legge di Bilancio prevede il riconoscimento agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito emesse da operatori finanziari. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.

Dubbi in attesa di chiarimento dall’AdE

Le imprese pressano l’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti. L’ufficio politiche fiscali della Cna dalle pagine di Italia Oggi ricorda le novità che hanno generato alcuni dubbi interpretativi che toccano l’operatività di molte imprese.

Dal 1° luglio 2018 il legislatore ha previsto:

  • l’introduzione dell’obbligo generalizzato di emissione della fatturazione elettronica per coloro che vendono carburanti per motori,
  • l’obbligo di certificare con fattura elettronica esclusivamente gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali.
    Se l’acquisto di carburanti avviene da un soggetto diverso da un impianto stradale di distribuzione? Il soggetto può procedere alla stampa e alla conservazione cartacea della fattura, senza vedersi pregiudicati i diritti di detrazione e deducibilità?

Dalla stessa data diventano obbligatori i pagamenti con sistemi tracciati anche questi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva relativamente agli acquisti di carburanti:

  • Per quali mezzi di trasporto la deducibilità del costo è subordinato all’effettuazione di pagamenti tracciati?
  • Quali sono i mezzi di pagamento tracciati utilizzabili?

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