Assemblea condominiale ai tempi del Covid-19.

Assemblea di condominio online webcam

L’emergenza sanitaria che ha sconvolto il mondo tra il 2019 e il 2020 (e speriamo che non si protragga anche nel 2021) ha portato al boom delle videoconferenze soprattutto in ambito lavorativo.

Nel campo del Condominio si è aperta una breccia nel muro dell’ “ostinato” luogo fisico nel quale dover svolgere le assemblee condominiali in presenza. Dal luogo fisico al luogo virtuale.

Dapprima la L.126/2020 e successivamente la L.159/2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 03.12.2020) hanno modificato inesorabilmente l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile ed in particolare il comma 3 e il comma 6, che si riportano per comodità di lettura.

Comma 3

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Comma 6

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

All’interno del comma 6 risaltano un’ importante fattispecie che meritano di essere illustrate ed in particolare  il preventivo consenso.

  • Preventivo consenso
    La formulazione della norma lascia adito a interpretazioni.  Possiamo affermare che, in assenza di clausola regolamentare, l’amministratore dovrà raccogliere dalla maggioranza dei condomini il preventivo assenso alla partecipazione in video-conferenza.
    Alcuni commentatori sostengono che il termine “maggioranza” faccia riferimento alla maggioranza dei partecipanti al condominio. L’interpretazione maggioritaria ritiene che l’espressione “maggioranza” vada riferita ad una delle maggioranze previste dal codice civile e quindi si dovrà applicare l’art. 1136 comma 2 c.c. (maggioranza delle teste che rappresentino almeno 500 millesimi).
    La forma del consenso non è prescritta, quindi, potrebbe essere ammessa anche quella verbale; il problema sarà eventualmente una questione di prova in caso di impugnativa, che con buona probabilità rappresenteranno i motivi di impugnazioni delle delibere assembleare del prossimo futuro.

La nuova formulazione dell’art. 66 disp. att.ve c.c. legittima lo svolgimento dell’assemblea anche nel luogo “virtuale” rappresentato dalla piattaforma utilizzata per la connessione. Dovendo garantire il rispetto dei requisiti di cui sopra, sarà necessario che gli strumenti utilizzati dall’amministratore:

  • garantiscano la partecipazione e un’accessibilità adeguata;
  • permettano il monitoraggio circa l’effettivo collegamento di tutti i partecipanti;
  • permettano, a chi non sia dotato di connessione internet, di partecipare alla riunione in modalità audio tramite una telefonata ad un numero urbano.